E’ stato approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo
il regolamento sul geoblocking. Ora si attende la pubblicazione sulla Gazzetta
Europea da cui decorreranno i nove mesi
previsti per l’entrata in vigore, che presumibilmente avverrà entro il 2018.
Il nuovo regolamento, presentato nell’ambito del mercato
unico digitale, ha come obiettivo quello di dare fine al geoblocking ingiustificato,
che si sostanzia in restrizioni di diverso tipo che i siti di e-commerce
applicano in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di connessione
dell’utente. Eliminandolo, viene consentito ai consumatori di poter acquistare,
effettuare prenotazioni alberghiere, noleggiare auto e quant’altro senza alcuna
limitazione geografica e senza essere reindirizzati automaticamente verso un
altro sito web a causa della loro nazionalità.
Stando ai dati messi in luce da un’indagine sul
"mystery shopping" condotta dalla Commissione, il 63% dei siti web
non consente agli acquirenti di acquistare da un altro Paese UE. Il geoblocking
risulta più elevato nel settore degli elettrodomestici con l’86%, mentre per
quanto riguarda i servizi di prenotazioni online di eventi nel tempo libero,
come ad esempio i biglietti di eventi sportivi, si assesta al 40%.
Le nuove norme, approvate con 557 voti favorevoli, 89
contrari e 33 astensioni, vieteranno il "geoblocking" degli acquirenti
che navigano su siti web di un altro Paese dell'UE. Verrà consentito a tutti i
cittadini UE di scegliere in quali siti acquistare beni o servizi, senza essere
bloccati o reindirizzati automaticamente verso un altro sito web a causa della
loro nazionalità, del luogo di residenza o dell’ubicazione temporanea.
Il re-indirizzo automatico è uno dei tanti modi in cui si
manifestano i blocchi geografici, impedendo ai consumatori di scegliere i
negozi online che preferiscono. Ad esempio, una persona in Italia vuole
comprare un capo di abbigliamento su un sito francese e, dopo aver scelto
taglie e colore, clicca su “Procedi all’acquisto”. A quel punto sullo schermo
appare il messaggio “la stiamo reindirizzando sulla pagina italiana del sito” e
automaticamente appare la versione italiana del sito, in cui l’articolo scelto
però non è disponibile.
O addirittura, vi sono alcuni siti di e-commerce che non
accettano modalità di pagamento (ad esempio carte di credito) di un altro paese
europeo, oppure, nei siti in cui esiste la registrazione, l’utente non riesce a
registrarsi se ha un indirizzo in un altro paese UE.
I commercianti avranno il compito di trattare i consumatori
tutti allo stesso modo, consentendo l'accesso agli stessi prezzi o alle stesse
condizioni di vendita. Trattamento che deve essere garantito soprattutto quando
procedono all’acquisto di:
• beni fisici, che possono o essere spediti nel proprio
Stato membro o ritirati in un luogo concordato da entrambe le parti, alle
stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali;
• servizi elettronici non protetti da copyright quali cloud,
firewall, memorizzazione di dati, hosting di siti web
• servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo
fisico in cui opera il commerciante (soggiorni in hotel, noleggio auto,
biglietti per eventi sportivi, festival musicali o per i parcheggi).
Almeno per ora, rimangono esclusi i contenuti digitali
protetti da copyright, come i libri elettronici, la musica o i giochi online.
Viene data però la possibilità di poter inserire all’interno della predetta
disciplina anche i citati contenuti digitali. Infatti, i deputati, attraverso
l’inserimento di una “clausola di revisione”, hanno imposto alla Commissione
europea di valutare entro due anni se il divieto di geoblocking debba essere
esteso anche a tali contenuti.
La Commissione avrà il compito di valutare attentamente
l'attuazione del regolamento e il suo contribuito all'efficace funzionamento
del mercato interno. A tal fine, terrà conto delle crescenti aspettative dei
consumatori, in particolare di coloro che non hanno accesso ai servizi protetti
dal diritto d'autore. Eseguirà, inoltre, un'analisi sostanziale della
fattibilità e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche
all'ambito di applicazione del regolamento. Esclusi dal campo di applicazione, per il momento,
anche servizi audiovisivi e di
trasporto.
(Fonte: fiscoetasse.com)
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