E' partita la 'rivoluzione privacy'. Con il nuovo
Regolamento Ue 2016/679, conosciuto come GDPR (General Data Protection
Regulation), cambiano e cambieranno alcune delle normative in merito a
protezione e controllo dei dati personali.
In questo quadro, si inserisce anche un aspetto che riguarda
il rapporto tra minori e social network. Il Garante della Privacy, infatti, ha
dato il via libera allo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del nuovo Regolamento europeo, entrato
pienamente in vigore il 25 maggio, ricordando però che potrebbe sembrare
"incoerente" ammettere un 14enne a "prestare il proprio consenso
per essere adottato, ma non per iscriversi a un social network".
E' quanto si legge in un passaggio del provvedimento n. 312
del 22 maggio 'Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
Ue 2016/679 (LEGGI) in cui viene espresso appunto un parere - su richiesta
della presidenza del Consiglio dei ministri - in merito allo schema di decreto
per adeguare la normativa nazionale. Norme alla luce delle quali si è aperta la
discussione sull'eventuale scelta del legislatore di fissare il limite a 16
anni per i social.
Nel documento del Garante della Privacy, "al fine di
rendere il decreto pienamente conforme ai principi e alle disposizioni del
Regolamento, perfezionandolo in alcuni punti anche sotto il profilo
formale", viene quindi indicata "l'opportunità di alcune modifiche e
integrazioni".
E così - scorrendo il documento al capitolo 2 ('Trattamenti
particolari') fino ad arrivare al paragrafo 4 dello stesso ('Consenso del
minore') - si legge che "con riferimento all'art. 2-quinquies del Codice
come modificato dallo schema di decreto, si osserva, in relazione ai servizi
della società dell'informazione, che l'indicazione in base alla quale in tale
ambito è consentito 'il trattamento dei dati personali del minore di età
inferiore a sedici anni' non appare coerente con altre disposizioni
dell'ordinamento che individuano, invece, a quattordici anni il limite di età
consentito per esercitare determinate azioni giuridiche".
"Si pensi, fra le tante - aggiunge il Garante - alle
disposizioni in materia di cyberbullismo che consentono al minore
ultraquattordicenne di esercitare i diritti previsti a propria tutela contro
atti di cyberbullismo nei suoi confronti (v. art. 2, c. 1, l. n. 71 del 2017).
O si pensi al diritto del minore ultraquattordicenne di prestare il proprio consenso
all'adozione (art. 7, c. 2, l. n. 184 del 1983)".
E qui la notazione importante: "Parrebbe pertanto
incoerente ammettere il quattordicenne a prestare il proprio consenso per
essere adottato, ma non per iscriversi a un social network".
In sostanza, facendo riferimento a servizi della società
dell'informazione, secondo il Garante sarebbe più coerente che sia 14 anni (e
non 16) l'età minima per iscriversi ad un social network. Perché se a 14 anni
un ragazzo può denunciare atti di bullismo e dare il suo consenso all'adozione,
sarebbe incoerente non consentirgli anche di iscriversi ai social.
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